Corte di giustizia tributaria del Lazio, Sentenza n. 6017 del 9 ottobre 2024
La Sentenza in questione riguarda l’impugnazione di un accertamento Imu per l’anno 2016 emesso da un Comune su un immobile appartenente al Ministero della Difesa, precisamente un terreno vicino a una scuola militare.
Nel giudizio di primo grado, le obiezioni del contribuente sono state accolte: il tribunale ha infatti stabilito che non sussistessero le condizioni per imporre l’Imu su un bene di proprietà statale. In appello, il Comune ha sollevato un unico motivo, sostenendo che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente escluso i presupposti per l’imposizione. Il Comune ritiene che fosse responsabilità del Ministero della Difesa dimostrare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Dlgs. 504/1992, l’utilizzo esclusivo del terreno per fini istituzionali, necessario per ottenere l’esenzione. Secondo l’appellante, il Ministero non avrebbe fornito prove sufficienti per dimostrare questa destinazione esclusiva. Il tribunale di primo grado, tuttavia, ha valutato che l’utilizzo del terreno per scopi militari fosse adeguatamente provato e non ha riscontrato motivi di dubbio. Inoltre, le Sentenze tributarie precedenti citate dal Comune per altre annualità non sono state considerate vincolanti, poiché ogni periodo d’imposta è da considerarsi autonomo.