Tari: legittimità del calcolo della tassa conteggiando il numero di svuotamenti dei rifiuti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17789 del 27 giugno 2024

Nella fattispecie in esame, un gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ha presentato ricorso per la cassazione di una Sentenza che dichiarava illegittimi gli avvisi di intimazione e le ingiunzioni di pagamento notificati a una società per la parte variabile della Tia, relativa agli anni 2007 e 2008.

La Sentenza di primo grado aveva disapplicato il criterio di misurazione basato sul numero di svuotamenti e sul volume dei cassonetti (criterio del “vuoto per pieno”), ritenendolo non conforme alla legge. La legge statale non prevede che il criterio di misurazione debba essere legato al comportamento dell’utente riguardo al riempimento dei cassonetti. La Suprema Corte ha rilevato che, secondo il Regolamento Comunale, la parte variabile della tariffa è misurata in base al numero di svuotamenti effettuati dall’utenza, parametrati al volume del contenitore assegnato. Tutti gli svuotamenti necessari per garantire la pulizia del contenitore sono considerati validi ai fini del calcolo della tariffa.

La Deliberazione della Giunta Provinciale (il caso riguarda una Regione a statuto speciale, ndr) prevede che la parte variabile della tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti non differenziati prodotti, misurata in termini di peso o volume del contenitore svuotato e in base al numero di svuotamenti. Questa disciplina non doveva essere disapplicata dal Giudice di merito perché non contrastava né con la normativa statale né con il principio unionale del “chi inquina paga”.

Il Dpr. n. 158/1999 stabilisce che la Tia1 è composta da una parte fissa e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione. Per le utenze non domestiche, la parte variabile della tariffa deve essere organizzata dagli Enti Locali in base alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti. Il criterio del numero di svuotamenti, rispetto alla volumetria dei cassonetti, è in linea con questo parametro legale e risponde meglio alla determinazione della quantità di rifiuti conferiti rispetto a un sistema basato sulla superficie. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la riscossione di una tassa basata su una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti non viola il principio del “chi inquina paga”, purché non comporti costi sproporzionati per l’utenza. Questa conclusione è applicabile anche ai sistemi tariffari di natura tributaria come la Tia1, che non richiedono una rigida corrispettività e possono usare parametri come il numero degli svuotamenti.

Un sistema di calcolo basato sugli svuotamenti non pregiudica l’utente, che può incidere sul numero di svuotamenti esponendo alla raccolta solo i contenitori pieni. Pertanto, il criterio del “vuoto per pieno” può trasformarsi in “pieno per pieno”. Dunque, il criterio regolamentare adottato dal Comune non si discosta dal parametro legale del “conferimento effettivo”, ma vi si avvicina, soprattutto in un contesto in cui la quantificazione esatta dei rifiuti è impraticabile.