Imposta di soggiorno: competenza al Giudice Tributario per la decisione sulle controversie

Tar Roma, Sentenza n. 11828 dell’11 giugno 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la parte ricorrente ha impugnato una diffida emessa da Roma Capitale, chiedendo il pagamento di 82.897,57 euro per mancato o incompleto versamento del contributo di soggiorno, con la minaccia di sospendere l’attività ricettiva in caso di mancato pagamento. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere. All’udienza, i Giudici hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. I Giudici hanno determinato che l’oggetto del giudizio è esclusivamente il pagamento del contributo di soggiorno, poiché la sospensione dell’attività è una conseguenza dell’eventuale inottemperanza. La giurisdizione sugli atti impositivi riguardanti la tassa di soggiorno comunale appartiene al Giudice tributario. La giurisdizione tributaria include tutte le questioni relative alla pretesa sostanziale fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento. Le controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata sono attribuite al Giudice ordinario. Pertanto, la giurisdizione sulla controversia appartiene al Giudice tributario. Il Giudice amministrativo deve quindi declinare la giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento. In conclusione, la giurisdizione sugli atti impositivi che riguardano la tassa di soggiorno comunale appartiene al Giudice tributario.