Corte di Cassazione, Ordinanza 5542 del 1°marzo 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del Dpr. n. 600/1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che il Legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l’art. 37, comma 27, lett. f) del Dl. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248/2006, l’art. 60, comma 6 del Dpr. n. 600/1973 il quale dispone che:
“Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
Con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente, già formatosi all’indomani delle Sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004 della Corte Costituzionale, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne’ specificamente funzionale al processo, ma ai quali risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l’espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nell’art. 60, comma 1 del Dpr. n. 600/1973:
“La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile”